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SistemaHACCP

Fonte normativa · Normativa HACCP

D.Lgs. 193/2007: sanzioni e controlli HACCP

Il D.Lgs. 193/2007 applica in Italia parti del pacchetto igiene e disciplina specifiche sanzioni. L’articolo 6 distingue riconoscimento, registrazione, requisiti igienici, predisposizione e applicazione delle procedure HACCP: importi e conseguenze dipendono dal comma, dal fatto concreto e dall’eventuale rilevanza penale.

Fonti primarie verificate10 minutiAggiornato il 15 luglio 2026

Lettura operativa della fonte

Che cosa disciplina davvero il D.Lgs. 193/2007

Il decreto legislativo n. 193/2007 ha attuato la direttiva 2004/41/CE e coordinato nell’ordinamento italiano l’applicazione di regolamenti del pacchetto igiene. Ha abrogato numerose disposizioni precedenti, individuato autorità competenti e previsto sanzioni per specifiche violazioni. Non è il testo europeo che introduce i principi HACCP e non sostituisce i Regolamenti 178, 852 e 853.

Chiamarlo semplicemente “legge delle sanzioni HACCP” può far pensare che contenga ogni conseguenza applicabile alla sicurezza alimentare. Non è così: rintracciabilità, informazioni al consumatore, controlli ufficiali e materie settoriali possono essere disciplinati da altri atti. Prima di citare un importo occorre identificare condotta, soggetto, fase, regolamento violato e versione vigente del decreto.

Autorità competenti e perimetro del controllo

L’articolo 2 individua, nell’ambito delle rispettive competenze, Ministero della Salute, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e Aziende unità sanitarie locali come autorità competenti per l’applicazione delle fonti richiamate. L’impresa deve conoscere l’autorità territoriale e il percorso amministrativo pertinente senza dedurre competenze da prassi di un altro territorio.

Il controllo può riguardare notifica e riconoscimento, condizioni igieniche, procedure di autocontrollo, applicazione reale, registrazioni e requisiti settoriali. Il verbale identifica fatti e norme contestate. L’OSA collabora, preserva documenti e prodotto, corregge l’urgenza e valuta il perimetro; chiarimenti e difese seguono i canali previsti, senza alterare registri o costruire prove retroattive.

Principali gruppi sanzionatori dell’articolo 6
FattispecieRiferimentoIntervallo indicato
Registrazione omessaComma 31.500–9.000 euro
Requisiti post-primariComma 5500–3.000 euro
Procedure HACCP omesseComma 61.000–6.000 euro
Procedure non applicate correttamenteComma 81.000–6.000 euro
  1. Identificare: stabilimento, attività, titolo e requisito applicabile.
  2. Verificare: condizioni, procedure e applicazione sul posto.
  3. Correggere: urgenza e prodotto senza alterare le evidenze.
  4. Chiudere: causa, termine e prova dell’efficacia documentata.

Riconoscimento e registrazione: violazioni diverse

L’articolo 6, comma 1, prevede per attività di macellazione, produzione o preparazione di carni svolte fuori da stabilimenti o locali riconosciuti, oppure con riconoscimento sospeso o revocato, arresto da sei mesi a un anno o ammenda fino a 150.000 euro in relazione alla gravità. Il comma 2 prevede, salvo reato, da 5.000 a 30.000 euro per altre attività soggette a riconoscimento svolte senza il titolo, con titolo sospeso o revocato o non aggiornato rispetto alle operazioni.

Il comma 3 riguarda invece la notifica degli stabilimenti soggetti a registrazione ai sensi del Regolamento 852/2004. L’omessa notifica o attività con registrazione sospesa o revocata è sanzionata da 1.500 a 9.000 euro; la mancata comunicazione di attività svolte in uno stabilimento già registrato ai fini dell’aggiornamento è indicata da 500 a 3.000 euro. Registrazione e riconoscimento non sono quindi parole intercambiabili.

L’OSA mantiene un inventario di sedi e attività autorizzate, con date, atti, planimetrie e comunicazioni. Prima di introdurre una linea, una specie, una fase o un locale verifica l’impatto sul titolo. Una visura societaria aggiornata non dimostra l’aggiornamento sanitario; allo stesso modo, la pratica inviata non autorizza automaticamente l’avvio se il percorso richiede un riconoscimento espresso.

Requisiti igienici nella produzione primaria e nelle altre fasi

Il comma 4 collega la produzione primaria e le operazioni connesse ai requisiti generali della parte A dell’allegato I al Regolamento 852/2004 e agli specifici requisiti del Regolamento 853/2004, prevedendo una sanzione amministrativa da 250 a 1.500 euro. Il comma 5 riguarda le attività successive e i requisiti dell’allegato II, con importo da 500 a 3.000 euro.

Il fatto contestato deve essere associato al requisito applicabile: pulizia, manutenzione, acqua, personale, rifiuti, trasporto, locali o condizioni specifiche del prodotto. Un elenco di carenze non chiarisce automaticamente se si tratta di una sola violazione o di più fattispecie; questa valutazione compete all’autorità e segue il procedimento. L’impresa descrive ogni rilievo separatamente e assegna azioni secondo rischio e causa.

La correzione immediata protegge alimento e persone ma non cancella l’accertamento. Si delimita il prodotto potenzialmente interessato, si ripristina la condizione, si documenta ciò che è stato fatto e si verifica la causa. Se la struttura o l’organizzazione non consentono il requisito, aggiornare soltanto la procedura produce una non conformità ricorrente e può mostrare applicazione solo formale.

Procedure HACCP omesse, inadeguate o non applicate

Il comma 6 sanziona da 1.000 a 6.000 euro l’operatore, nelle attività successive alla produzione primaria, che omette di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi HACCP, comprese le procedure di verifica richiamate dal Regolamento 2073/2005 e quelle sulle informazioni della catena alimentare. L’omissione riguarda l’assenza del sistema richiesto, non la mancanza di un particolare formato commerciale di manuale.

Quando l’autorità riscontra inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure dei commi 4, 5 e 6, il comma 7 prevede la fissazione di un termine congruo per eliminarle; il mancato adempimento nel termine è sanzionato da 1.000 a 6.000 euro. Il comma 8 sanziona nello stesso intervallo la mancata o non corretta applicazione dei sistemi o delle procedure predisposte. Esistenza, adeguatezza e applicazione sono quindi piani distinti.

Una procedura è applicata quando persone, strumenti, frequenze, limiti, azioni e registrazioni coincidono con la produzione. Registri ricostruiti dopo il controllo, valori invariabili o istruzioni riferite a fasi inesistenti non dimostrano applicazione. L’OSA verifica sul posto, analizza deviazioni e chiude le azioni entro il termine assegnato, mantenendo prove datate e contemporanee.

Altre fattispecie dell’articolo 6 e limiti della pagina

L’articolo 6 contiene ulteriori fattispecie, tra cui omissione del numero di riconoscimento sull’etichetta di prodotti di origine animale, carni senza bollatura sanitaria e violazioni relative ai molluschi bivalvi vivi. Importi e condizioni dipendono dal comma e possono richiamare fonti che nel tempo sono state sostituite o riorganizzate nel sistema dei controlli ufficiali.

Per questo una tabella divulgativa non deve essere usata come preventivo della sanzione. Tentativo, concorso, recidiva, pluralità di violazioni, pagamento in misura ridotta, prescrizioni e competenza richiedono analisi del verbale e del quadro vigente. La pagina spiega il collegamento operativo; non sostituisce l’assistenza professionale o il procedimento dell’autorità competente.

Anche l’assenza di una voce nell’articolo 6 non rende lecita la condotta. Altri decreti legislativi sanzionano, per esempio, specifici obblighi di rintracciabilità o informazioni al consumatore. Il registro normativo aziendale associa ogni obbligo alla propria fonte sostanziale e, separatamente, all’eventuale disciplina sanzionatoria, mantenendo data e territorio della verifica.

Come prevenire le violazioni senza lavorare per il verbale

L’audit parte da stabilimenti e attività, verifica titoli e aggiornamenti, percorre locali e processo, campiona prerequisiti e segue controlli HACCP. Confronta ciò che l’impresa dichiara con turni, volumi, prodotti e registrazioni. Include modifiche recenti, attività occasionali, sostituzioni e periodi di assenza dei responsabili, perché le procedure fragili falliscono spesso fuori dalla routine.

Ogni rilievo indica requisito, evidenza, prodotto esposto, correzione, causa, responsabile e scadenza. Le azioni strutturali ricevono risorse e controllo intermedio; la chiusura avviene solo dopo prova dell’efficacia. L’obiettivo non è evitare una multa con più carta, ma rendere improbabile la perdita di controllo e dimostrare che l’OSA governa stabilmente le attività sotto la propria responsabilità.

Domande frequenti

Risposte dirette

Il D.Lgs. 193/2007 contiene tutte le sanzioni alimentari?

No. Disciplina specifiche violazioni collegate al pacchetto igiene, ma altri atti riguardano rintracciabilità, informazioni al consumatore, controlli ufficiali e settori particolari. Prima di indicare una conseguenza occorre identificare obbligo sostanziale, condotta, soggetto, disciplina sanzionatoria vigente, circostanze del caso e versione ufficiale.

Quanto costa non avere le procedure HACCP?

L’articolo 6, comma 6, indica una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro per l’omessa predisposizione nelle attività pertinenti. Il caso concreto può coinvolgere altre violazioni o profili penali. Importo, procedimento e difese non si ricavano da una tabella divulgativa.

Se il manuale esiste, l’impresa evita la sanzione?

Non necessariamente. Il decreto distingue omissione, inadeguatezza e mancata o scorretta applicazione. Un manuale non aggiornato, estraneo al processo o non applicato può lasciare aperte contestazioni diverse. Servono procedure pertinenti, persone competenti, registrazioni reali, azioni sulle deviazioni e verifica dell’efficacia.

L’autorità deve sempre concedere un termine prima della sanzione?

No, non come regola generale per ogni fattispecie. Il comma 7 disciplina le inadeguatezze dei requisiti o delle procedure richiamate ai commi 4, 5 e 6 e il mancato adeguamento nel termine. Altre condotte hanno proprie conseguenze e possono essere contestate direttamente secondo il testo applicabile.

Verificabilità

Fonti primarie consultate

Perimetro dell’informazione

Il contenuto descrive il quadro generale verificato sulle fonti indicate. Non sostituisce la valutazione dell’autorità competente o di un professionista sul caso concreto. Le regole regionali sulla formazione alimentare devono essere controllate nel territorio interessato.

Responsabilità editoriale: DODALO S.R.L.