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SistemaHACCP

Approfondimento normativo · Regolamento CE 852/2004

Allegato I Reg. 852/2004: produzione primaria

L’Allegato I del Regolamento 852/2004 disciplina l’igiene della produzione primaria e delle operazioni associate. Richiede misure contro contaminazioni, pulizia, acqua adeguata, salute del personale, gestione di animali e piante, azioni correttive e registrazioni proporzionate, senza applicare automaticamente l’articolo 5 alle stesse fasi.

Fonti primarie verificate11 minutiAggiornato il 15 luglio 2026

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Qual è il campo dell’Allegato I Reg. 852/2004

L’Allegato I Reg. 852/2004 riguarda la produzione primaria e le operazioni che il testo considera associate. La produzione primaria comprende prodotti della terra, allevamento, caccia e pesca. Il confine non dipende dal nome dell’impresa, ma dalle attività effettivamente svolte e dal momento in cui il prodotto entra in una fase successiva di trasformazione o distribuzione.

L’articolo 4 collega questi operatori alla parte A dell’Allegato I e agli eventuali requisiti specifici del Regolamento 853/2004. L’articolo 5 sulle procedure permanenti basate sui principi HACCP non si applica nello stesso modo a tali fasi. Restano però responsabilità, misure igieniche, controllo dei pericoli e obblighi documentali espressamente previsti dall’allegato.

Quali operazioni restano associate alla produzione primaria

Sono associate il trasporto, il magazzinaggio e la manipolazione dei prodotti primari sul luogo di produzione, purché la loro natura non venga sostanzialmente alterata. Rientrano inoltre, quando pertinente, il trasporto di animali vivi e alcune operazioni di trasporto di prodotti primari dal luogo di produzione verso uno stabilimento, alle condizioni definite dall’allegato.

Una lavorazione che modifica sostanzialmente il prodotto può spostare l’attività fuori da questo perimetro. La valutazione deve descrivere materia prima, operazione, luogo e destinazione. Lavaggio, selezione, refrigerazione, confezionamento o trasformazione non si classificano per analogia: occorre verificare la definizione applicabile e le eventuali norme specifiche del settore interessato.

Campo e prove principali dell’Allegato I Reg. 852/2004
AreaControllo richiestoEvidenza utile
CampoProduzione primaria e operazioni associateMappa di siti, prodotti e attività
Origine animaleIgiene, salute, mangimi e medicinaliRegistri e osservazione delle pratiche
Origine vegetaleAcqua, fitosanitari, biocidi e infestazioniSchede di trattamento e analisi
ProblemiMisure correttive appropriateDecisione, lotto, causa e verifica
  1. Delimitare: produzione primaria, operazioni associate e passaggio alle fasi successive.
  2. Mappare: fonti di contaminazione e misure pertinenti per animale o vegetale.
  3. Registrare: informazioni richieste con riferimenti riconducibili ai prodotti.
  4. Verificare: pratiche, esiti, problemi e azioni correttive sul campo.

Come controllare le contaminazioni nella produzione primaria

Gli operatori devono proteggere, per quanto possibile, i prodotti primari dalla contaminazione, considerando anche le trasformazioni successive. Le fonti richiamate comprendono aria, suolo, acqua, mangimi, fertilizzanti, medicinali veterinari, prodotti fitosanitari, biocidi e rifiuti. La misura adeguata dipende dal pericolo, dalla via di esposizione e dalla possibilità concreta di prevenzione.

Il controllo parte dall’ambiente e dalle pratiche: qualità dell’acqua utilizzata, integrità dei contenitori, separazione delle sostanze, pulizia delle attrezzature e gestione dei rifiuti. Una dichiarazione generale non basta. L’impresa deve poter collegare ciascun pericolo significativo a una misura osservabile, a un responsabile e a una registrazione quando richiesta o utile a dimostrare continuità.

Che cosa cambia per i prodotti primari di origine animale

Chi alleva, raccoglie o caccia animali, oppure produce prodotti primari di origine animale, mantiene puliti impianti, attrezzature, contenitori, gabbie, veicoli e imbarcazioni. Quando necessario, alla pulizia segue una disinfezione adeguata. Devono essere considerate anche la pulizia degli animali destinati al macello e, per quanto possibile, degli animali da produzione.

Le misure comprendono acqua potabile o pulita quando necessaria a prevenire contaminazioni, controllo degli infestanti, deposito corretto di rifiuti e sostanze pericolose, prevenzione delle malattie trasmissibili all’uomo e uso corretto di additivi e medicinali veterinari. Il personale che manipola alimenti deve essere in buona salute e ricevere formazione sui rischi sanitari pertinenti.

Che cosa cambia per i prodotti primari vegetali

Chi produce o raccoglie prodotti vegetali mantiene puliti impianti, attrezzature, contenitori, casse, veicoli e imbarcazioni e, quando necessario, li disinfetta. Usa acqua potabile o pulita ove serva a evitare contaminazioni, assicura condizioni di salute e formazione del personale e impedisce, per quanto possibile, che animali e organismi nocivi contaminino i prodotti.

Prodotti fitosanitari e biocidi devono essere impiegati correttamente secondo la normativa pertinente. Anche rifiuti e sostanze pericolose richiedono deposito e gestione capaci di evitare contaminazioni. La scheda di trattamento, il prodotto raccolto e il lotto conferito devono restare coerenti: una registrazione completa ma non riconducibile alla produzione controllata perde gran parte del suo valore probatorio.

Quali registrazioni richiede l’Allegato I

Le registrazioni sulle misure adottate per controllare i pericoli devono essere appropriate e conservate per un periodo adeguato, commisurato a natura e dimensioni dell’impresa. Le informazioni pertinenti devono poter essere messe a disposizione dell’autorità competente e degli operatori che ricevono i prodotti. L’allegato non stabilisce un unico modulo valido per ogni filiera.

Per gli animali, le registrazioni riguardano in particolare natura e origine dei mangimi, medicinali e cure con date e periodi di sospensione, malattie rilevanti, risultati analitici e segnalazioni sui controlli. Per i vegetali comprendono uso di fitosanitari e biocidi, malattie o infestazioni rilevanti e risultati delle analisi con impatto sulla salute umana.

Come gestire problemi e risultati non conformi

Quando un controllo ufficiale segnala un problema, l’operatore deve adottare misure correttive appropriate. La risposta dipende dall’effetto possibile sul prodotto: segregazione, sospensione dell’uso di una fonte, pulizia, trattamento autorizzato, modifica della pratica, valutazione del lotto o informazione ai soggetti coinvolti. La sola chiusura formale del rilievo non dimostra efficacia.

Anche gli esiti interni richiedono criteri di reazione. Una malattia animale, un risultato analitico rilevante o un impiego non corretto di fitosanitari deve attivare responsabilità definite. L’impresa documenta decisione, prodotti interessati, misura immediata, causa e verifica successiva, coordinandosi con veterinari, agronomi, laboratori o autorità quando le competenze lo richiedono.

Come coordinare l’Allegato I con gli altri obblighi

L’Allegato I non esaurisce gli obblighi della produzione primaria. Responsabilità generale, sicurezza del prodotto e tracciabilità derivano anche dal Regolamento 178/2002; salute animale, prodotti fitosanitari, medicinali veterinari e requisiti nazionali possono aggiungere controlli specifici. La procedura aziendale deve mostrare quale fonte governa ogni attività, evitando di attribuire tutto al solo Regolamento 852/2004.

Il passaggio a una fase successiva cambia il quadro applicabile. Se la stessa impresa seleziona, trasforma, confeziona o vende con operazioni che oltrepassano quelle associate, deve delimitare luoghi e processi soggetti all’Allegato II e alle procedure basate sull’HACCP. Una mappa dei flussi con responsabili e confini autorizzativi rende verificabile la scelta.

I manuali nazionali o di settore possono tradurre i requisiti in buone prassi, ma vanno controllati per ambito, versione e riconoscimento. L’operatore conserva la prova della loro pertinenza, addestra chi svolge le attività e registra gli scostamenti. Quando la guida non copre una situazione reale, serve una valutazione specifica, non un’applicazione per analogia non documentata.

Come verificare l’Allegato I in un audit

L’audit parte dal perimetro: siti, specie o colture, operazioni associate, prodotti e destinatari. Segue poi un campione reale dalla produzione al conferimento, confrontando condizioni, registri, identificazione e informazioni trasmesse. Il controllo deve includere attività stagionali e situazioni anomale, non soltanto la giornata preparata per la visita.

Per ogni requisito si cercano evidenze convergenti: osservazione, intervista, documento e risultato. Disallineamenti tra registro, magazzino e pratica indicano dove approfondire. Il rapporto distingue obbligo normativo, misura aziendale e miglioramento volontario; assegna responsabilità e scadenze e verifica che l’azione risolva la causa senza creare nuovi rischi nella fase successiva.

Domande frequenti

Risposte dirette

L’Allegato I Reg. 852/2004 impone i sette principi HACCP?

Non nello stesso modo previsto dall’articolo 5 per le fasi successive alla produzione primaria. L’Allegato I mantiene però obblighi igienici, controllo dei pericoli, misure correttive e registrazioni. Le guide di corretta prassi possono aiutare, ma non eliminano la responsabilità di applicare i requisiti pertinenti.

Quali attività sono associate alla produzione primaria?

Comprendono determinate operazioni di trasporto, magazzinaggio e manipolazione sul luogo di produzione che non alterano sostanzialmente la natura del prodotto, il trasporto di animali vivi quando pertinente e alcuni trasporti dal luogo di produzione. L’inquadramento va verificato sull’operazione reale e sulle norme settoriali.

Per quanto tempo vanno conservati i registri dell’Allegato I?

Il regolamento richiede un periodo adeguato e commisurato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, senza fissare qui una durata unica. Il termine deve considerare prodotto, filiera, altri obblighi applicabili e utilità in caso di controllo o incidente. Eventuali regole settoriali più specifiche prevalgono.

Un agronomo o un veterinario può tenere le registrazioni?

Sì. L’Allegato I ammette l’assistenza di veterinari, agronomi e tecnici agricoli. La collaborazione non trasferisce però la responsabilità dell’operatore: informazioni, aggiornamento, disponibilità e coerenza con le attività devono restare sotto controllo e poter essere mostrate all’autorità e agli operatori riceventi quando richiesto.

Verificabilità

Fonti primarie consultate

Perimetro dell’informazione

Il contenuto descrive il quadro generale verificato sulle fonti indicate. Non sostituisce la valutazione dell’autorità competente o di un professionista sul caso concreto. Le regole regionali sulla formazione alimentare devono essere controllate nel territorio interessato.

Responsabilità editoriale: DODALO S.R.L.