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Approfondimento normativo · Regolamento UE 1169/2011

I 14 allergeni del Reg. 1169/2011

I 14 allergeni del Regolamento 1169/2011 sono le categorie dell’allegato II che devono essere dichiarate quando usate nella fabbricazione e ancora presenti nel prodotto finito. La regola copre alimenti preimballati e non preimballati, con modalità diverse e specifiche eccezioni per alcuni derivati.

Fonti primarie verificate13 minutiAggiornato il 15 luglio 2026

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Che cosa sono i 14 allergeni del Reg. 1169/2011

I 14 allergeni del Reg. 1169/2011 sono quattordici categorie di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze elencate nell’Allegato II. Non sono quattordici singole molecole: alcune categorie comprendono specie, prodotti derivati e ingredienti composti. La denominazione usata nell’informazione deve permettere di riconoscere la categoria pertinente.

L’obbligo dell’articolo 9 riguarda ingredienti e coadiuvanti tecnologici elencati nell’Allegato II, o derivati, usati nella fabbricazione o preparazione e ancora presenti nel prodotto finito anche in forma modificata. Il testo contiene eccezioni specifiche per determinati derivati. L’esclusione va verificata sulla voce consolidata e non estesa per analogia.

Quali sono i 14 allergeni dell’Allegato II

Le categorie sono cereali contenenti glutine, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte, frutta a guscio, sedano, senape, semi di sesamo, anidride solforosa e solfiti oltre la soglia indicata, lupini e molluschi. Per cereali e frutta a guscio il regolamento specifica le specie comprese e le relative eccezioni.

La soglia espressa per anidride solforosa e solfiti è superiore a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO₂ totale, da calcolare per i prodotti proposti pronti al consumo o ricostituiti secondo le istruzioni. Le altre categorie non condividono una soglia generale nell’Allegato II: la presenza come ingrediente non si valuta con lo stesso criterio.

Le quattordici categorie dell’Allegato II al Regolamento 1169/2011
N.CategoriaCampo essenziale
1Cereali contenenti glutineGrano, compresi farro e khorasan, segale, orzo, avena e ibridi
2CrostaceiCrostacei e prodotti derivati
3UovaUova e prodotti derivati
4PescePesce e prodotti derivati
5ArachidiArachidi e prodotti derivati
6SoiaSoia e prodotti derivati
7LatteLatte, incluso lattosio, e prodotti derivati
8Frutta a guscioMandorle, nocciole, noci, anacardi, pecan, Brasile, pistacchi e macadamia
9SedanoSedano e prodotti derivati
10SenapeSenape e prodotti derivati
11SesamoSemi di sesamo e prodotti derivati
12Anidride solforosa e solfitiOltre 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO₂
13LupiniLupini e prodotti derivati
14MolluschiMolluschi e prodotti derivati
  1. Raccogliere: specifiche aggiornate di ingredienti, composti e coadiuvanti.
  2. Collegare: ricetta, sostituzione, lotto e informazione al consumatore.
  3. Controllare: separazione, sequenza, utensili, pulizia e servizio.
  4. Verificare: etichetta o menu sul prodotto reale e durante il turno.

Come si evidenziano gli allergeni nei preimballati

Quando è presente un elenco degli ingredienti, l’articolo 21 richiede un riferimento chiaro alla denominazione dell’Allegato II. La denominazione della sostanza o del prodotto deve essere evidenziata con un carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti, per esempio mediante dimensione, stile o colore di sfondo. La soluzione grafica deve restare leggibile sull’etichetta reale.

Quando più ingredienti o coadiuvanti derivano dalla stessa categoria, il collegamento all’allergene va precisato per ciascuno. Se manca l’elenco degli ingredienti, l’indicazione usa la parola “contiene” seguita dalla denominazione pertinente. La formula non sostituisce l’evidenziazione nell’elenco quando questo è presente, salvo le regole specifiche applicabili al prodotto.

Come informare sugli allergeni nei non preimballati

L’articolo 44 rende obbligatoria l’informazione sugli allergeni anche quando l’alimento è venduto senza preimballaggio, imballato sul luogo di vendita su richiesta o preimballato per la vendita diretta. Gli Stati membri possono disciplinare i mezzi con cui l’informazione viene resa disponibile. La regola riguarda anche le collettività, compresa la ristorazione.

In Italia il D.Lgs. 231/2017 adegua il quadro nazionale e disciplina gli alimenti non preimballati. L’impresa deve verificare il testo vigente e le indicazioni dell’autorità competente per il proprio formato. Menu, registro, cartello, supporto digitale o comunicazione verbale non diventano equivalenti per scelta informale: disponibilità, accessibilità e verificabilità devono rispettare la disciplina applicabile.

Come governare ricette, specifiche e sostituzioni

L’etichetta o il menu sono l’uscita di un sistema informativo. Ricetta approvata, specifiche dei fornitori, ingredienti composti, coadiuvanti, semilavorati e decorazioni devono alimentare la stessa dichiarazione. Ogni modifica di fornitore o formulazione apre un controllo prima dell’uso, perché due prodotti con la stessa denominazione commerciale possono avere profili allergenici diversi.

La procedura assegna chi può approvare una sostituzione, aggiornare la ricetta, modificare l’informazione e autorizzare il servizio. Le copie obsolete vanno ritirate o chiaramente disabilitate. Per piatti variabili, buffet e produzioni del giorno, il collegamento tra lotto di ingrediente, preparazione e informazione disponibile deve restare ricostruibile anche durante i picchi operativi.

Che differenza c’è tra ingrediente e contatto crociato

Un allergene usato intenzionalmente come ingrediente segue l’obbligo di dichiarazione. Il contatto crociato descrive invece una presenza non intenzionale trasferita da persone, superfici, aria, attrezzature, oli o utensili condivisi. La gestione richiede analisi del rischio, separazione, programmazione, pulizia, controllo delle rilavorazioni e verifica delle misure secondo il processo reale.

Una dicitura precauzionale come “può contenere” è informazione volontaria e non sostituisce buone prassi o controllo del contatto crociato. Le informazioni volontarie non devono indurre in errore, essere ambigue o confondere il consumatore e, quando appropriato, devono basarsi su dati scientifici pertinenti. L’avvertenza generica applicata a ogni prodotto riduce l’utilità dell’informazione.

Come verificare pulizia, formazione e gestione degli errori

La pulizia per cambio allergene deve essere progettata per attrezzatura, matrice e residuo. L’Allegato II del Regolamento 852/2004 richiede almeno pulizia e controllo dell’assenza di residui visibili prima del riuso per alimenti che non contengono la sostanza. La valutazione può richiedere validazione o verifiche più sensibili, senza trasformare un test isolato in garanzia assoluta.

Il personale deve conoscere ingredienti, punti di contaminazione, utensili dedicati, regole di sostituzione e risposta alle domande del consumatore. Un errore richiede blocco del servizio o del lotto, correzione dell’informazione, valutazione dei prodotti già forniti e attivazione delle procedure di sicurezza quando pertinente. La formazione va verificata osservando decisioni e comportamenti.

Come governare specifiche, fornitori e cambi allergene

La dichiarazione corretta parte da una specifica aggiornata per ogni ingrediente e semilavorato. Il documento identifica composizione, allergeni presenti, derivati eventualmente esentati, possibili variazioni e stabilimento di origine quando rilevante. L’impresa confronta la specifica con etichetta e merce ricevuta; un codice uguale non garantisce che la formulazione sia rimasta invariata.

Il controllo delle modifiche stabilisce chi riceve l’avviso, chi valuta l’impatto e quando aggiornare ricetta, menu, etichetta, produzione e formazione. Le vecchie confezioni o schede devono essere segregate e smaltite secondo una decisione documentata. Una sostituzione d’urgenza non può arrivare in linea o in cucina prima della verifica allergeni.

La qualifica del fornitore considera affidabilità delle informazioni e gestione del contatto crociato, senza trasferire integralmente la responsabilità. Questionari, audit o certificati hanno valore diverso e devono essere verificati rispetto al rischio. In ricevimento, identità e revisione della specifica vengono campionate con frequenza motivata; discrepanze attivano blocco, chiarimento e valutazione dei prodotti già utilizzati.

Come auditare i 14 allergeni del Regolamento 1169/2011

L’audit seleziona prodotti e piatti con profili diversi e risale dall’informazione al singolo ingrediente. Controlla specifiche, ricette, etichette, evidenziazione, fornitori, sostituzioni, rilavorazioni e non preimballati. In produzione osserva stoccaggio, dosaggio, utensili, sequenza, pulizia e cambio linea, includendo attività temporanee e personale di turno.

Le prove devono coincidere. Se il menu dichiara latte ma il semilavorato contiene anche soia, il problema nasce a monte della grafica. Se l’etichetta è corretta ma la paletta passa tra vasche, resta un rischio operativo. Ogni rilievo distingue omissione dell’ingrediente, errore informativo e contatto crociato, assegnando una risposta coerente alla causa.

Domande frequenti

Risposte dirette

I 14 allergeni sono sempre vietati negli alimenti?

No. Il Regolamento 1169/2011 impone soprattutto una corretta informazione quando le categorie dell’Allegato II sono usate e restano nel prodotto. Divieti o requisiti specifici possono derivare da altre norme o prodotti destinati a gruppi particolari. L’operatore deve controllare presenza, dichiarazione e contatto crociato.

La scritta “contiene” può sostituire il grassetto nell’elenco ingredienti?

In generale no. Se esiste l’elenco degli ingredienti, la denominazione dell’allergene deve essere chiaramente riferita e distinta graficamente dagli altri ingredienti. La formula “contiene” è prevista quando manca l’elenco. Vanno comunque considerate eventuali norme specifiche del prodotto e il caso in cui la denominazione dell’alimento sia già chiara.

Gli allergeni vanno comunicati anche al ristorante?

Sì. L’articolo 44 rende obbligatoria l’informazione per alimenti non preimballati e collettività, inclusa la ristorazione. Le modalità concrete dipendono anche dalle disposizioni nazionali. La risposta del personale deve poggiare su ricette e specifiche aggiornate, non sulla memoria o su un menu non allineato alle sostituzioni.

La dicitura “può contenere” elimina il rischio legale?

No. È un’informazione volontaria che non sostituisce il controllo del contatto crociato e deve essere non ingannevole, chiara e basata su elementi pertinenti. Se usata indiscriminatamente può confondere e ridurre le scelte del consumatore. Separazione, pulizia, procedure e verifica restano necessarie secondo il rischio concreto.

Verificabilità

Fonti primarie consultate

Perimetro dell’informazione

Il contenuto descrive il quadro generale verificato sulle fonti indicate. Non sostituisce la valutazione dell’autorità competente o di un professionista sul caso concreto. Le regole regionali sulla formazione alimentare devono essere controllate nel territorio interessato.

Responsabilità editoriale: DODALO S.R.L.